Art. 6.
(Formazione del personale).

      1. Le regioni istituiscono corsi di formazione professionale per l'addestramento del personale da destinare alla realizzazione del programma.
      2. I corsi di cui al comma 1 forniscono, oltre che l'adeguata preparazione sanitaria, nozioni di bioetica, di deontologia professionale e di tecnica relazionale.

 

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